Quali sono i requisiti professionali per il commercio e la somministrazione di prodotti alimentari ad uso umano?

Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 6, se si vuole svolgere l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande si deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione  degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
  • avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio  attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo  grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,  comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.  

Chi deve possederli?

In caso di società, associazioni e organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante oppure da persona preposta all'attività commerciale.

In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare oppure da persona preposta all'attività commerciale.

Chi è la persona preposta all'attività commerciale o "preposto"?

Il preposto è colui che, in qualità di dipendente, di collaboratore o di designato dal soggetto titolare di un'attività commerciale o di somministrazione, possedendo i requisiti previsti dalla legge, è responsabile, dal punto di vista igienico-sanitario, della preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti.

Il preposto viene nominato dal titolare di una ditta individuale o dal legale rappresentante di una società se questi ultimi non sono in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.

Uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e anche per più punti vendita, fermo restando che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e responsabilità che il ruolo richiede e non solo limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.

Riconoscimento dei requisiti professionali conseguiti in un Paese estero

Per esercitare in Italia a tempo indeterminato una professione regolamentata e godere del “diritto di stabilimento”, è necessario richiedere preventivamente il riconoscimento della relativa qualifica professionale all’autorità competente.

Ulteriori chiarimenti e pareri ministeriali

Il Ministero dello Sviluppo economico ha emesso Parere ministeriale 28/02/2012, n. 51281 in merito ai livelli professionali previsti dai contratti collettivi nazionali del commercio e del turismo e pubblici esercizi. All'interno del parere, vengono definiti in dettaglio quali siano i livelli professionali ritenuti idonei per il possesso dei requisiti professionali.

A tal proposito abbiamo raccolto e pubblicato diversi ulteriori pareri ministeriali.

Ultimo aggiornamento: 03/07/2024 15:00.33